È malata e non va al lavoro. Licenziata, vince il ricorso

È malata e non va al lavoro. Licenziata, vince il ricorso
Il giudice del lavoro del tribunale di Firenze ha pronunciato la sentenza che annulla il licenziamento (foto d’archivio)

Empolese Valdelsa, 6 febbraio 2026 – Una brutta polmonite l’ha costretta a un lungo ricovero in ospedale (due mesi), alternando periodi nel reparto di terapia intensiva e in quello di medicina interna alta intensità dell’ospedale di Empoli. Una volta dimessa dal San Giuseppe ha dovuto passare un altro mese e mezzo, per la stessa patologia, in una casa di cura fiorentina. Dopodiché, come se non bastasse, ha dovuto affrontare un percorso riabilitativo di quasi un mese per gli esiti dell’infezione: la malattia le aveva causato anche un’ipostenia marcata agli arti inferiori costringendola a deambulare con le stampelle. Inevitabilmente la sua vita non era stata più la stessa.

Lei, operaia da 15 anni con contratto part time a tempo indeterminato nel settore “Pelli e Cuoio“, ha dovuto assentarsi per mesi dal posto di lavoro. Quando però cominciava a stare meglio e a pensare di poter rientrare in servizio, si è vista arrivare la lettera di licenziamento. La motivazione? «Per aver superato il periodo di comporto per malattia». L’azienda era arrivata al computo complessivo dei giorni sommando anche le precedenti assenze per malattia accumulate dalla lavoratrice nei 30 mesi antecendenti la data del licenziamento: per il datore di lavoro l’operaia era rimasta assente per oltre 13 mesi. In più, sempre secondo l’azienda, i certificati presentati per la richiesta di proroga della malattia sarebbero stati carenti della valutazione specialistica perché prodotti dal medico di famiglia.

Incredula per le ragioni addotte, l’operaia ha impugnato il licenziamento e il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, Barbara Fatale, le ha dato ragione dichiarando nullo il licenziamento, disponendo la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda a un risarcimento pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento a quella in cui sarà effettivamente riammessa in servizio, nonché al versamento dei contributi provvidenziali e assistenziali. In più, il giudice ha condannato il datore di lavoro anche a risarcire la donna delle spese sostenute per la sua difesa, oltre a quelle accessorie di legge.

Nella sentenza si spiega che benché la lavoratrice avesse superato 13 mesi di assenza aveva diritto – ai sensi dell’articolo 57 del contratto nazionale di lavoro “Cuoio Pelli Industria" – a un prolungamento fino a 15 mesi rientrando nella casistica di persone affette da “gravi patologie". Anche la documentazione presentata era da considerarsi idonea perché comunque prodotta da un professionista sanitario. Di contro, dice ancora la sentenza, se l’azienda non era del tutto convinta del certificato del medico di base, avrebbe dovuto attivare il controllo da parte del professionista specializzato. Cosa che però non ha fatto.

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